Art. 32.
(Disposizioni abrogative
e di coordinamento).

      1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata.
      2. Nelle disposizioni contenenti riferimenti agli organismi di informazione per la sicurezza:

          a) si intende per CESIS il Comitato esecutivo per i servizi di informazione per la sicurezza;

          b) si intende per CIIS il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza;

          c) si intende per SISMI il Servizio di informazione per la sicurezza militare;

          d) si intende per SISDE il Servizio di informazione per la sicurezza democratica;

          e) si intende per Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI) l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE).